RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
(articolo così modificato dall'art. 20 del D.Lgs. n. 97 del 2016)
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e dall'art. 47, comma 8, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.